IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2375 del 2 maggio 1994; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La regolare esecuzione di lavori o acquisti, ammessi a contributo, puo' essere accertata, oltre che nei modi di cui all'art. 33 della l.p. 10 novembre 1993, n. 20, anche da parte dell'ufficio responsabile del procedimento: a) per i lavori e gli acquisti di valore fino ad un miliardo di lire, sulla base delle fatture e della dichiarazione del richiedente il contributo, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'effettuazione dell'investimento; b) per i lavori e gli acquisti di importo superiore ad un miliardo di lire, sulla base delle fatture e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sull'effettuazione dell'investimento, nonche' della dichiarazione del richiedente al contributo di cui al comma 2. 2. Le fatture di cui al comma 1 possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da un elenco, firmato da chi le rilascia, delle singole voci e dei relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale. Le dichiarazioni dei richiedenti il contributo devono indicare la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attivita', nonche' gli uffici presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per l'investimento cui si riferiscono. Le dichiarazioni asseverate dei direttori dei lavori devono basare sugli stati di avanzamento e finali dei lavori. 3. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia regolare o completa, l'ufficio responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. 4. Ciascun ufficio responsabile della liquidazione del contributo effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate, valendosi degli uffici della ripartizione 11 - edilizia e servizio tecnico - o dei tecnici qualificati assegnati alla ripartizione in cui e' inserito. 5. Decorso il termine di due anni dalla data della entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici di cui al comma 2 sono tenuti a presentare una relazione alla Giunta provinciale in ordine alle conseguenze dell'applicazione della presente procedura amministrativa semplificata. 6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pro- cedure per la concessione di contributi previste dalla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, dalla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34, dalla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, dalla legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, dalla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, dalla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 10 maggio 1994 Il presidente della giunta Provinciale DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1994 Registro n. 10, foglio n. 35 - POLITO