IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  2375  del  2
maggio 1994;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regolare  esecuzione  di  lavori  o  acquisti,  ammessi  a
contributo, puo' essere accertata, oltre che nei modi di cui all'art.
33 della l.p. 10 novembre 1993, n. 20, anche  da  parte  dell'ufficio
responsabile del procedimento:
     a)  per i lavori e gli acquisti di valore fino ad un miliardo di
lire, sulla base delle fatture e della dichiarazione del  richiedente
il  contributo,  autenticata  ai  sensi  dell'art.  20  della legge 4
gennaio 1968, n. 15, sull'effettuazione dell'investimento;
     b) per i lavori e  gli  acquisti  di  importo  superiore  ad  un
miliardo  di  lire,  sulla  base  delle fatture e della dichiarazione
asseverata    del    direttore    dei    lavori    sull'effettuazione
dell'investimento,  nonche'  della  dichiarazione  del richiedente al
contributo di cui al comma 2.
   2. Le fatture di cui al comma 1 possono essere  redatte  in  forma
analitica  o  sintetica.  Quelle  redatte  in  forma sintetica devono
essere corredate da un elenco, firmato  da  chi  le  rilascia,  delle
singole  voci e dei relativi prezzi concorrenti alla formazione della
somma totale. Le dichiarazioni dei richiedenti il  contributo  devono
indicare  la  persistenza  dei presupposti e dei requisiti prescritti
dalla legge per lo svolgimento  dell'attivita',  nonche'  gli  uffici
presso  i  quali  sono  state  o  saranno presentate altre istanze di
agevolazione economica per  l'investimento  cui  si  riferiscono.  Le
dichiarazioni asseverate dei direttori dei lavori devono basare sugli
stati di avanzamento e finali dei lavori.
   3.  Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia regolare o
completa,   l'ufficio   responsabile   del   procedimento   ne    da'
comunicazione  al  richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di
irregolarita' o di incompletezza.
   4. Ciascun ufficio responsabile della liquidazione del  contributo
effettua  controlli  ispettivi  a  campione in ordine ad almeno il 6%
delle iniziative agevolate, valendosi degli uffici della ripartizione
11 -  edilizia  e  servizio  tecnico  -  o  dei  tecnici  qualificati
assegnati alla ripartizione in cui e' inserito.
   5.  Decorso  il  termine  di  due anni dalla data della entrata in
vigore del presente regolamento, gli uffici di cui al  comma  2  sono
tenuti  a  presentare una relazione alla Giunta provinciale in ordine
alle   conseguenze   dell'applicazione   della   presente   procedura
amministrativa semplificata.
   6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pro-
cedure   per  la  concessione  di  contributi  previste  dalla  legge
provinciale 16 ottobre  1990,  n.  19,  dalla  legge  provinciale  14
dicembre  1974,  n.  34, dalla legge provinciale 13 novembre 1986, n.
27, dalla legge provinciale  13  agosto  1986,  n.  25,  dalla  legge
provinciale  12  agosto  1951, n. 1, dalla legge provinciale 26 marzo
1982, n. 11, dalla legge provinciale 8 settembre 1981, n.  25,  dalla
legge  provinciale  19 febbraio 1993, n. 4, e della legge provinciale
12 luglio 1975, n. 34.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Bolzano, 10 maggio 1994
 
               Il presidente della giunta Provinciale
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1994
Registro n. 10, foglio n. 35 - POLITO